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Con sentenza n. 7480 del 20 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi legittima la comunicazione del licenziamento disciplinare effettuata tramite PEC all’indirizzo del difensore del lavoratore, allorché quest’ultimo abbia formalmente eletto domicilio presso il medesimo legale nel corso del procedimento disciplinare.

Nel caso di specie un lavoratore aveva impugnato il provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, eccependo, tra i vari motivi, la nullità della comunicazione del recesso datoriale, per essere stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del proprio avvocato. La Corte d’appello di Bologna ha respinto il ricorso, ritenendo valida la comunicazione del licenziamento, in quanto, nel corso del procedimento disciplinare, il lavoratore aveva formalmente eletto domicilio presso il proprio difensore.

Avverso la decisione, il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione, per asserita omessa comunicazione delle ragioni del recesso ed una violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 1 e 2 della Legge n. 604/1966, in relazione alla modalità della comunicazione del licenziamento.

La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi, affermando che: “Nel caso in cui il lavoratore elegga domicilio presso il proprio difensore di fiducia, indicando espressamente l’indirizzo PEC dello stesso quale luogo per le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare, tale indirizzo deve considerarsi eletto quale luogo idoneo alla ricezione delle comunicazioni, e quindi validamente utilizzabile per la notifica del provvedimento di recesso.”

Secondo i giudici di legittimità, l’elezione di domicilio presso il difensore comporta che l’indirizzo PEC del legale rappresenta luogo giuridicamente riferibile al lavoratore e che la notifica effettuata presso detto indirizzo è efficace e valida, in considerazione del rapporto fiduciario qualificato che intercorre tra cliente e avvocato.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore e confermato la legittimità del licenziamento disciplinare, ritenendo pienamente valida la comunicazione effettuata a mezzo PEC all’indirizzo del difensore, in presenza di valida elezione di domicilio.