La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22862 del 10 novembre 2010, ha affermato il principio secondo cui, ai fini del riparto dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, anche nell’ipotesi in cui rivesta formalmente la posizione di convenuto in un giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che la sussistenza del credito contributivo preteso dall’INPS, pur fondato su verbale ispettivo, deve essere provata dall’Istituto con riferimento ai relativi fatti costitutivi, rispetto ai quali il verbale non è assistito da efficacia probatoria privilegiata (in senso conforme Corte di Cassazione n. 14965 del 6 settembre 2012).
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva talvolta ritenuto che l’onere della prova gravasse sulla parte che assumeva l’iniziativa processuale, anche qualora agisse per ottenere un accertamento negativo del credito (Corte di Cassazione n. 11751/2004, 23229/2004, 2031/2006, 384/2007).
Tale orientamento risultava tuttavia in contrasto con la regola generale sulla distribuzione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., comportando un ingiustificato aggravio per il soggetto che, costretto o indotto ad agire al fine di contrastare iniziative stragiudiziali o giudiziali particolarmente incisive della controparte, si trovava a dover dimostrare fatti negativi in assenza di un’effettiva ragione di prevenzione di giudizi pretestuosi.
L’interpretazione corretta dell’art. 2697 c.c., e in particolare dell’inciso “chi vuol far valere un diritto in giudizio”, non consente infatti di ritenere che l’onere probatorio debba gravare automaticamente su chi introduce il giudizio.
L’attore in accertamento negativo, infatti, non fa valere il diritto oggetto del giudizio, ma ne afferma l’inesistenza; è invece il convenuto ad assumere la posizione sostanziale di parte che fa valere il diritto, essendo portatore dell’interesse contrario all’accertamento negativo richiesto.
Le regole di riparto dell’onere della prova, pertanto, non dipendono dalla posizione processuale delle parti (attore o convenuto), bensì dalla natura sostanziale della pretesa e dalla funzione dei fatti allegati in relazione al diritto dedotto.
Attribuire rilievo determinante all’iniziativa processuale significherebbe sovvertire il criterio legale, finendo per imporre al soggetto passivo del rapporto sostanziale – e attore in accertamento negativo – l’onere improprio di provare fatti costitutivi del diritto altrui, e dunque fatti negativi, il cui accertamento è astrattamente possibile ma spesso di rilevante difficoltà probatoria (cfr. Cass., n. 22862/2010).
