I lavoratori subordinati, sia del settore pubblico sia di quello privato, possono assentarsi saltuariamente dall’attività lavorativa usufruendo di specifici permessi, regolamentati da norme di legge e dalla contrattazione collettiva. Tali permessi possono prevedere la corresponsione della retribuzione oppure costituire unicamente una legittimazione all’assenza, senza oneri economici a carico del datore di lavoro.
La fruizione dei permessi è generalmente subordinata alla presentazione di apposita istanza al datore di lavoro, il quale potrà concederli compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell’impresa o dell’ente.
La presente disamina, di natura ricognitiva e non esaustiva, si concentra su alcune delle fattispecie più ricorrenti di permessi retribuiti e non, nonché su specifici congedi, previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva di settore.
1. Permessi retribuiti per riduzione dell’orario di lavoro e per ex festività soppresse
I permessi retribuiti si articolano, convenzionalmente, in due categorie principali:
- Permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL): la loro entità varia in funzione del contratto collettivo applicato, con la finalità di contemperare esigenze produttive e recupero psicofisico del lavoratore.
- Permessi per festività soppresse (c.d. “ex festività”): generalmente pari a 32 ore annue, corrispondenti a 8 ore per ciascuna delle seguenti festività civili soppresse: San Giuseppe, Ascensione, Santi Pietro e Paolo, Corpus Domini.
A tali si aggiungono ulteriori ipotesi di permessi retribuiti previsti da legge o da contrattazione collettiva, nonché fattispecie di congedi, di cui si tratterà infra.
2. Permessi retribuiti per lutto e grave infermità
L’art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, riconosce alla lavoratrice o al lavoratore subordinato il diritto a un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi annui, in caso di decesso o di grave infermità (debitamente documentata) del coniuge, di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente, ovvero del convivente stabile, qualora la convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Restano esclusi dal beneficio i parenti affini (ossia quelli legati al coniuge).
In alternativa alla fruizione dei permessi, nel solo caso di grave infermità, è possibile concordare con il datore di lavoro una differente modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, idonea a consentire l’assistenza del familiare, ferma restando la necessità di formalizzare l’accordo in forma scritta.
I soggetti rilevanti ai fini dell’applicazione della norma sono:
- coniuge, anche se legalmente separato;
- parenti di primo grado (figli, genitori), anche non conviventi;
- parenti di secondo grado (fratelli/sorelle, nonni, nipoti diretti), anche non conviventi;
- convivente di fatto con stabile convivenza anagrafica.
Obblighi del lavoratore:
Il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro circa la natura dell’evento (lutto o infermità grave) e i giorni di assenza richiesti. Al rientro, dovrà consegnare la documentazione giustificativa. In caso di grave infermità, è richiesta attestazione rilasciata da struttura ospedaliera pubblica o convenzionata, come chiarito dall’INPS (Circ. n. 32/2006) e dal Ministero del Lavoro (Nota n. 16754/2008).
Tempistiche:
I giorni di permesso devono essere fruiti entro sette giorni dalla data dell’evento.
Retribuzione e obblighi contributivi:
I tre giorni sono interamente retribuiti dal datore di lavoro e devono essere computati come giornate lavorative. Non è prevista indicazione distinta nel flusso UniEmens.
3. Permessi per motivi di studio
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), i lavoratori studenti hanno diritto a:
- turni di lavoro agevolati;
- esonero dal lavoro straordinario e nei giorni di riposo settimanale;
- permessi retribuiti giornalieri per sostenere esami.
Tali diritti spettano ai lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari presso istituti legalmente riconosciuti. Anche i corsi di formazione professionale rientrano nel perimetro dell’art. 13 della Legge 845/1978.
In aggiunta, l’art. 5 della L. 53/2000 consente, ai lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda, di richiedere un congedo per formazione (massimo 11 mesi nella vita lavorativa), anche non continuativo, per finalità educative o formative. Durante tale congedo:
- non si matura retribuzione né anzianità di servizio;
- si conserva il posto di lavoro;
- è ammesso il riscatto del periodo o il versamento di contributi volontari.
La contrattazione collettiva stabilisce limiti quantitativi (es. 150 ore nel triennio) e modalità di fruizione.
4. Permessi per donazione di sangue
La Legge 21 ottobre 2005, n. 219, art. 8, riconosce ai lavoratori dipendenti donatori di sangue ed emocomponenti il diritto all’assenza retribuita per l’intera giornata della donazione. Il trattamento economico è erogato dal datore di lavoro e successivamente conguagliato nei confronti dell’INPS.
Condizioni per il riconoscimento:
- donazione gratuita;
- prelievo pari ad almeno 250 grammi;
- effettuazione presso centri autorizzati dal Ministero della Salute;
- consegna di certificazione medica contenente data, ora, quantità donata e generalità del donatore.
La giornata è considerata lavorativa a tutti gli effetti e l’assenza non interrompe la maturazione di TFR e mensilità aggiuntive.
5. Permessi elettorali
I lavoratori impegnati presso i seggi elettorali (presidenti, scrutatori, segretari, rappresentanti di lista, ecc.) hanno diritto all’assenza retribuita per l’intero periodo di attività elettorale, ai sensi degli artt. 119 del D.P.R. n. 361/1957 e 1 della L. n. 69/1992.
Trattamento giuridico ed economico:
- Giorni lavorativi: retribuzione ordinaria;
- Giorni festivi/non lavorativi: compenso aggiuntivo o riposi compensativi;
- Riposo compensativo: da fruire entro un termine ragionevole, nel rispetto delle esigenze aziendali.
In caso di lavoro su 5 giorni, spettano due giornate di riposo (martedì e mercoledì); su 6 giorni, una sola giornata (martedì). Le operazioni protrattesi oltre la mezzanotte del lunedì legittimano un ulteriore giorno di riposo.
Adempimenti del lavoratore:
- Preavviso al datore con copia della convocazione;
- Consegna, a fine incarico, della documentazione ufficiale attestante il servizio svolto.
6. Permessi per esercitare il diritto di voto
Non è prevista una normativa specifica che disciplini il diritto del lavoratore a fruire di permessi per recarsi a votare nel comune di residenza, se diverso dal luogo di lavoro. Il lavoratore del settore privato dovrà concordare con il datore di lavoro l’utilizzo di ferie o permessi disponibili (es. ROL), non potendo vantare un diritto autonomo a un permesso retribuito per tale esigenza.