La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025, ha chiarito che l’esercizio dei permessi concessi dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 non può essere valutato esclusivamente sulla base delle ore di presenza accanto al familiare disabile. L’istituto richiede una considerazione più ampia che ricomprende anche le attività indirette, ma funzionalmente connesse alla cura del soggetto fragile, come l’approvvigionamento di farmaci, il reperimento di beni essenziali, l’esecuzione di adempimenti sanitari o amministrativi e tutte quelle iniziative che favoriscano la partecipazione sociale della persona assistita.
La controversia esaminata dalla Corte riguardava il licenziamento per giusta causa di un dipendente accusato di avere utilizzato i permessi per finalità estranee all’assistenza del suocero disabile. La Corte d’appello aveva ritenuto dimostrato l’uso improprio dei permessi sulla base di un calcolo matematico, ritenendo insufficiente la percentuale di tempo che il lavoratore aveva materialmente trascorso con il familiare.
La Cassazione ha tuttavia affermato che l’accertamento dell’eventuale abuso non può essere fondato su un criterio meramente cronologico, ma deve tenere conto dell’effettiva destinazione delle attività svolte e della loro utilità rispetto alle esigenze della persona disabile. L’abuso del diritto ricorre solo se emergono congiuntamente un intento fraudolento o strumentale da parte del lavoratore e un utilizzo del permesso per scopi totalmente avulsi dalla tutela del soggetto disabile.
Secondo la Suprema Corte, quando l’assistenza – includendo sia le attività dirette che quelle preparatorie o strumentali e persino i tempi di spostamento necessari – si avvicina comunque a una misura pari almeno alla metà del tempo coperto dal permesso, non può parlarsi di sviamento dello strumento giuridico né di violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Il giudice è pertanto tenuto a svolgere una valutazione complessiva e non frammentata del comportamento del lavoratore, verificando se la sua condotta, pur non interamente coincidente con la cura diretta del familiare, abbia comunque salvaguardato la finalità dell’intervento assistenziale stabilito dal legislatore. Una condotta abusiva può ritenersi sussistente solo nel caso in cui l’assistenza risulti del tutto assente, o talmente minima e marginale da neutralizzare l’interesse primario del disabile che giustifica il sacrificio temporaneo dell’obbligazione lavorativa.
Alla luce di tali principi, la Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’appello e accolto il ricorso del lavoratore.
