La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21965/2025, ha ribadito che l’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 del Codice civile non attribuisce al lavoratore un potere assoluto di rifiutare la prestazione lavorativa. Tale facoltà può essere esercitata solo quando il rifiuto risulti causalmente collegato all’inadempimento datoriale, proporzionato rispetto alla gravità dello stesso e conforme ai principi di buona fede e correttezza. Il principio è stato richiamato nel giudizio concernente una dipendente licenziata per assenza ingiustificata dopo essersi rifiutata di prendere servizio nella sede assegnata a seguito di un trasferimento dichiarato illegittimo.
La lavoratrice, inquadrata come responsabile stile presso un’azienda di maglieria, dopo essere stata collocata in cassa integrazione per un periodo più lungo rispetto ad altri dipendenti, era stata trasferita presso la sede di Urbania, trasferimento successivamente ritenuto illegittimo in sede cautelare. In esecuzione del provvedimento giurisdizionale, la società le aveva poi assegnato mansioni inferiori presso la sede di Carpi, omettendo tuttavia di corrisponderle qualsiasi retribuzione per oltre un anno. A fronte di tali circostanze, la dipendente aveva rifiutato la prestazione, invocando l’articolo 1460 del Codice civile, e il datore aveva irrogato il licenziamento per giusta causa.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno dichiarato illegittimo il licenziamento, applicando la tutela reintegratoria attenuata; la Suprema Corte ha confermato la statuizione. Quest’ultima ha precisato che, in presenza del giudicato cautelare che aveva affermato l’illegittimità del trasferimento, il datore era tenuto a riassegnare la dipendente a mansioni coerenti con il suo inquadramento, non potendo eludere tale obbligo mediante il richiamo all’articolo 2103, comma 2, del Codice civile.
Quanto al rifiuto della prestazione, la Cassazione ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’eccezione di inadempimento impone una valutazione comparativa dei comportamenti, diretta a verificare la proporzionalità della reazione del lavoratore rispetto all’inadempimento datoriale. L’illegittimità dell’ordine non è di per sé sufficiente a giustificare l’astensione dalla prestazione: il rifiuto è legittimo solo in presenza di un inadempimento totale o comunque particolarmente grave.
La giurisprudenza ha chiarito che l’assegnazione a mansioni inferiori non costituisce di per sé motivo legittimo di rifiuto, in assenza di una pronuncia giudiziale che accerti l’illegittimità dell’ordine. Analogamente, il lavoratore che ritenga illegittimo un trasferimento ha l’onere di rendersi disponibile a lavorare presso la sede originaria. Il giudice deve pertanto accertare la condotta delle parti alla luce dei principi di correttezza e buona fede e può considerare, nel giudizio di proporzionalità, anche condotte datoriali successive e collegate, ove idonee a incidere sull’equilibrio complessivo del rapporto.
Elemento decisivo della vicenda è stato il concorso di più inadempimenti datoriali: non solo l’assegnazione a mansioni inferiori in violazione di un provvedimento giudiziario, ma anche la protratta omissione del pagamento della retribuzione. Si trattava dunque di violazioni che incidevano su obbligazioni essenziali del sinallagma contrattuale. In tale contesto, il rifiuto della prestazione è stato ritenuto proporzionato, giustificato e conforme a buona fede, con conseguente illegittimità del licenziamento per giusta causa.
La decisione conferma la funzione dell’articolo 1460 del Codice civile quale strumento volto a ristabilire l’equilibrio contrattuale, evidenziandone al contempo i limiti. L’eccezione di inadempimento non può essere utilizzata come forma di autotutela indiscriminata, poiché ciò comprometterebbe il regolare svolgimento del rapporto di lavoro. La reazione del dipendente deve essere calibrata sulla gravità e sulla natura dell’inadempimento del datore e valutata nel quadro complessivo del rapporto.
L’ordinanza n. 21965/2025 contribuisce così a delineare il principio secondo cui l’articolo 1460 è applicabile anche nel rapporto di lavoro subordinato, ma solo quando l’inadempimento datoriale sia tale da alterare in modo significativo l’equilibrio contrattuale: circostanza riscontrata nel caso di specie, caratterizzato da reiterati mancati pagamenti della retribuzione e da condotte datoriali poste in violazione di un provvedimento giudiziario. In mancanza di tali presupposti, la reazione corretta rimane quella di contestare l’ordine datoriale in via giudiziale, senza sospendere unilateralmente la prestazione.
