La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7685/2016 depositata il 18.04.2016, ha stabilito che dal risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore per l'€™illegittimità del licenziamento, non è possibile detrarre il reddito che il lavoratore abbia continuato a percepire in forza di un'™attività di lavoro autonomo attivata prima del recesso datoriale.
Fonte: Il Sole 24Ore, 20.04.2016, p. 39