CERTIFICATO MEDICO E MALATTIA DEL LAVORATORE: NON E' NECESSARIA LA QUERELA DI FALSO

Corte di Cassazione, sentenza n. 30551 del 27 novembre 2024

04-12-2024

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30551 del 27 novembre 2024, ha statuito che la certificazione medica redatta da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o di un ente previdenziale, costituisce un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso ma che non è necessario proporre querela di falso per contestarne la validità dato che tale presunzione di veridicità non si estende ai giudizi valutativi del medico, che possono essere contestati.

Nel caso in esame la Corte di Appello aveva disposto il reintegro di una dipendente basandosi su una consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato la compatibilità delle attività fisiche svolte con la patologia certificata.

I giudici avevano ritenuto che tali attività non fossero idonee a peggiorare le condizioni di salute o a ritardare la guarigione; inoltre, hanno chiarito che, per contestare in giudizio la validità di una certificazione medica, il datore di lavoro deve necessariamente proporre querela di falso.

Richiamando la giurisprudenza consolidata, i giudici d’appello avevano anche sottolineato che il lavoratore in malattia ha l’obbligo di seguire le cure prescritte dal medico e di astenersi da comportamenti che possano compromettere il recupero. In particolare, è rilevante qualsiasi attività che possa compromettere la capacità del lavoratore di riprendere le proprie mansioni.

Il datore di lavoro, dal canto suo, può utilizzare ogni mezzo di prova ammissibile in giudizio per verificare la legittimità dell’assenza per malattia. Ad esempio, è lecito affidare a un investigatore privato l’incarico di monitorare le attività svolte dal lavoratore durante il periodo di assenza. Spetta tuttavia al giudice stabilire se tali attività siano compatibili con lo stato di salute e il percorso terapeutico indicato.

La Cassazione, però, ha ritenuto errata la valutazione della Corte di Appello in merito alla necessità di proporre querela di falso relativamente alla certificazione medica, dato che, secondo gli Ermellini, poteva considerarsi lecita ed attendibile (come aveva fatto il giudice di primo grado) la relazione dell'investigatore privato che aveva pedinato la lavoratrice mentre andava al mare, nonostante fosse assente dal lavoro per un forte ed acuto dolore alla cervicale.

Per tale ragione la Suprema Corte ha annullato la sentenza in questione e rinviato gli atti alla Corte di Appello in diversa composizione per accertare il carattere genuino o meno della patologia lamentata dalla lavoratrice.