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L’avviso di addebito può essere impugnato mediante opposizione proposta ai sensi degli artt. 442 c.p.c. e 24 del D.Lgs. n. 46/1999.

Sebbene l’art. 24 disciplini formalmente l’opposizione all’iscrizione a ruolo, tale rimedio è applicabile anche all’avviso di addebito in virtù del rinvio operato dall’art. 30, comma 14, del D.L. n. 78/2010.

L’opposizione può essere proposta tanto per contestare il merito della pretesa contributiva, quanto per far valere vizi formali dell’atto.

L’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 dispone che il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, notificando il ricorso all’ente impositore. Il giudizio volto a far valere motivi attinenti al merito è regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c.

Tuttavia si riscontra talvolta un utilizzo improprio dell’opposizione ex artt. 442 c.p.c. e 24 D.Lgs. n. 46/1999 per contestare vizi formali dell’avviso di addebito.

La contestazione di tali vizi, tra cui rientra anche la doglianza relativa alla genericità dell’avviso di addebito, ad esempio per omessa indicazione della causale del credito, rientra nella disciplina dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999.

Essa integra infatti una opposizione agli atti esecutivi, soggetta all’art. 617 c.p.c.

Ne deriva che, quando la contestazione è proposta prima dell’avvio dell’esecuzione, il termine per agire è quello di 20 giorni dalla notifica dell’atto.

Sul punto, la Cassazione civile, sez. lav., n. 14637/2020, ha chiarito che: “qualora l’unico atto di opposizione sia stato proposto entro il termine di 40 giorni previsto dall’art. 24 D.Lgs. 46/1999, ma oltre quello di 20 giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni relative ai vizi formali, quali irregolarità della cartella o della notifica”.

Nel giudizio instaurato ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c., il giudice del lavoro può disporre la sospensione dell’esecuzione del ruolo ove sussistano gravi motivi; il relativo provvedimento deve essere notificato anche all’agente della riscossione.

Il mancato rispetto del termine di 40 giorni per proporre l’opposizione, che è rilevabile d’ufficio, comporta non solo l’inammissibilità dell’azione, ma anche un effetto sostanziale: preclude infatti la possibilità di esaminare il merito delle contestazioni, sia nel giudizio in corso, sia in eventuali giudizi successivi.

La giurisprudenza ha ribadito che per la validità dell’avviso di addebito (in precedenza: cartella di pagamento) non è necessaria la previa emissione di un atto formale di accertamento, potendo l’avviso essere il primo e unico atto notificato al contribuente.

Analogamente, l’invio dell’avviso bonario non è obbligatorio, trattandosi di una mera facoltà dell’INPS (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno inoltre precisato che la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 determina l’irretrattabilità del credito contributivo, ma non comporta la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c.

Tale norma, infatti, si applica solo ai titoli giudiziali divenuti definitivi, mentre la cartella – e parimenti l’avviso di addebito INPS, che dal 1° gennaio 2011 la sostituisce – non ha natura di titolo giudiziale né idoneità a passare in giudicato.

Nel caso in cui l’opposizione venga accolta per vizi formali, ciò determina l’annullamento dell’avviso di addebito; tuttavia, ciò non comporta la decadenza dell’INPS dal diritto sostanziale di agire in giudizio per l’accertamento del proprio credito.

Conforme, la Cassazione n. 5792/2015, secondo cui il vizio formale della cartella o la mancata osservanza del termine per l’iscrizione a ruolo impediscono all’ente di avvalersi del titolo esecutivo, ma non precludono la possibilità di richiedere l’accertamento giudiziale del credito contributivo.

Viceversa, nel caso in cui il Giudice accolga nel merito l’opposizione, annulla l’avviso di addebito impugnato ed accerta la non debenza dei contributi richiesti, precludendo così all’Istituto ogni ulteriore azione per il recupero delle predette somme, salvo l’impugnazione della sentenza.