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L’applicazione al lavoratore con disabilità del medesimo periodo di comporto previsto per i lavoratori privi di disabilità integra una forma di discriminazione indiretta, in quanto non tiene conto della maggiore esposizione a condizioni di morbilità correlata allo stato di disabilità. Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 170 del 7 gennaio 2025, nell’ambito di un giudizio instaurato a seguito del licenziamento intimato a un dipendente disabile per superamento del periodo di comporto ordinario.

La Suprema Corte, con la pronuncia richiamata, individua i limiti entro i quali il datore di lavoro deve correttamente valutare il periodo di comporto riferito al lavoratore disabile. In primo luogo chiarisce che l’automatica applicazione del periodo ordinario costituisce discriminazione indiretta, poiché il mancato riconoscimento dei maggiori rischi di morbilità connessi alla disabilità trasforma un criterio apparentemente neutro, quale il computo uniforme delle assenze, in una prassi idonea a porre il lavoratore appartenente a un gruppo sociale protetto in una posizione di particolare svantaggio.

In secondo luogo precisa che, qualora il datore di lavoro conosca o possa conoscere con l’ordinaria diligenza la condizione di disabilità del dipendente, egli è onerato, prima di procedere al licenziamento, di acquisire informazioni idonee a verificare se le assenze per malattia siano riconducibili allo stato di disabilità, al fine di individuare eventuali accomodamenti ragionevoli imposti dall’art. 3, comma 3‑bis, del d.lgs. n. 216 del 2003. L’adozione di tali misure presuppone un necessario confronto tra le parti, che costituisce fase imprescindibile della complessa fattispecie del licenziamento basato sul superamento del comporto.

La Corte evidenzia inoltre la necessità che la contrattazione collettiva disciplini in modo espresso il regime del comporto riferito ai lavoratori disabili, tenendo conto della loro specifica condizione soggettiva, non essendo sufficiente il mero riferimento a ipotesi di assenze determinate da patologie particolarmente gravi o da specifiche condizioni cliniche.

Nel caso di specie tali principi risultano integralmente disattesi, essendo stato accertato che il datore di lavoro era consapevole della disabilità del dipendente e, nonostante ciò, aveva proceduto al licenziamento applicando il periodo di comporto ordinario senza svolgere alcuna verifica sulla possibile correlazione tra le assenze e la condizione di disabilità e senza individuare eventuali accomodamenti ragionevoli idonei a evitare il recesso. Le previsioni della contrattazione collettiva relative ai lavoratori affetti da gravi patologie non sono state ritenute sufficienti a tal fine.

Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore disabile.