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L’avviso di addebito costituisce l’atto mediante il quale l’INPS procede alla riscossione delle somme dovute all’Istituto a qualunque titolo, anche a seguito di verbale ispettivo, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010.

Tale strumento, in vigore dal 1° gennaio 2011, ha sostituito integralmente la cartella esattoriale precedentemente emessa dagli agenti della riscossione.

L’avviso di addebito concentra in un unico atto le funzioni proprie della formazione del ruolo – quale titolo esecutivo – e della cartella di pagamento – avente natura assimilabile all’atto di precetto – attribuendo all’INPS la possibilità di formare autonomamente, senza l’intervento di ulteriori soggetti, un titolo esecutivo di natura stragiudiziale in suo favore.

A seguito della notificazione al contribuente, l’INPS trasmette contestualmente l’avviso all’agente della riscossione competente.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica senza che sia intervenuto il pagamento spontaneo delle somme richieste, l’agente della riscossione è legittimato ad avviare – senza ulteriore comunicazione – le procedure di espropriazione forzata nei confronti del debitore.

Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.L. n. 78/2010, l’avviso di addebito deve obbligatoriamente contenere, a pena di nullità:

  1. il codice fiscale del soggetto obbligato al pagamento;
  2. il periodo di riferimento del credito;
  3. la causale del credito contributivo;
  4. l’indicazione analitica degli importi dovuti, suddivisi tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove previsti;
  5. l’indicazione dell’agente della riscossione territorialmente competente;
  6. l’intimazione al pagamento delle somme entro sessanta giorni dalla notificazione;
  7. l’avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine indicato, l’agente della riscossione procederà all’esecuzione forzata;
  8. la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio.