Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese dal datore di lavoro nel corso delle operazioni ispettive non integrano confessione stragiudiziale con efficacia pienamente vincolante nel processo, ma costituiscono meri elementi di prova liberamente valutabili dal giudice.
Ciò in quanto il verbale ispettivo non viene reso davanti a un organo che rappresenti, in senso sostanziale, la pubblica amministrazione quale destinataria degli effetti favorevoli della confessione; inoltre, difetta l’animus confitendi, poiché le dichiarazioni sono rese nell’ambito dell’attività istruttoria ispettiva e finalizzate esclusivamente agli scopi dell’inchiesta amministrativa. In tali termini, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17702/2015.
Di diverso segno è, invece, la valutazione probatoria delle dichiarazioni eventualmente rese dal datore di lavoro nel corso dell’audizione prevista dall’art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi:
- il funzionario dinanzi al quale le dichiarazioni vengono rese è organo dell’amministrazione che procede, che agisce come effettiva controparte del soggetto dichiarante ed è titolare dei poteri attribuiti dalla legge in vista del perseguimento della finalità sanzionatoria;
- risulta presente l’animus confitendi della parte privata, atteso che l’audizione costituisce un momento tipicamente difensivo, nel quale il dichiarante è pienamente consapevole della rilevanza giuridica e della potenziale efficacia probatoria delle affermazioni rese.
Per tali ragioni, la giurisprudenza di merito ha attribuito alle dichiarazioni rese nell’audizione ex art. 18 L. 689/1981 un valore probatorio qualificato, potenzialmente idoneo a integrare una vera e propria confessione stragiudiziale (in tal senso Trib. Alessandria, sentenza n. 482 del 11 giugno 2018).
