La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025, ha affermato la legittimità della trasformazione del contratto di somministrazione a tempo determinato, illegittimamente reiterato oltre il limite massimo di ventiquattro mesi, in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente instaurato tra il lavoratore e l’utilizzatore, escludendo che tale effetto possa operare esclusivamente nei confronti dell’agenzia di somministrazione.
La ricorrente aveva infatti contestato la decisione d’appello che l’aveva condannata all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, reiteratamente impiegato per attività omogenee e prive di qualsiasi giustificazione temporanea, sostenendo che la disciplina di matrice unionale sull’abuso del contratto a termine sarebbe applicabile unicamente nel rapporto tra somministratore e lavoratore e non nel rapporto, di natura commerciale, tra agenzia e utilizzatore.
La Suprema Corte, ricostruito il quadro normativo in tema di somministrazione e di limiti di durata delle missioni a termine, ha evidenziato che un’interpretazione restrittiva, che confinasse la trasformazione del rapporto al solo somministratore, lascerebbe il lavoratore abusivamente impiegato in una situazione di precarietà, privandolo della piena tutela retributiva connessa alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, e riducendola alla sola indennità dovuta dall’agenzia in caso di mancata assegnazione.
La Corte ha quindi ribadito che la disciplina sull’abuso dei contratti a termine, inclusa la previsione del limite massimo di durata pari a ventiquattro mesi, trova applicazione anche nella somministrazione di lavoro, pur in presenza della struttura trilaterale del rapporto, composta dal contratto di lavoro tra lavoratore e agenzia e dal contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore.
Tali rapporti, pur distinti, sono funzionalmente coordinati al perseguimento dell’unico scopo di fornire prestazioni lavorative in favore dell’utilizzatore, soggetto che, pur non essendo il datore formale, esercita i poteri tipici del datore di lavoro.
Ne consegue che il superamento del limite dei ventiquattro mesi comporta la nullità delle missioni a termine che compongono il rapporto trilaterale e legittima il lavoratore a chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’utilizzatore, anche senza chiamare in causa l’agenzia.
La Corte ha inoltre escluso che le missioni motivate da esigenze sostitutive siano automaticamente sottratte al computo del limite temporale, poiché la loro stipulazione, pur riferita a differenti lavoratori assenti, non dà luogo a nuovi e autonomi rapporti tali da escludere la continuità della medesima posizione lavorativa presso l’utilizzatore.
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e formulato il principio secondo cui “la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore e per identiche mansioni è soggetta al limite complessivo di ventiquattro mesi previsto dal d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 87/2018, il cui superamento determina la nullità dei relativi contratti e legittima il lavoratore a ottenere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore”.
