PREMESSE
Nell’ambito dell’esecuzione della prestazione lavorativa subordinata, il lavoratore è esposto a rischi di eventi lesivi che possono compromettere la capacità lavorativa. Tali eventi possono avere origine da:
Causa violenta, con manifestazione immediata e intensa, che integra la fattispecie di infortunio sul lavoro disciplinata dal D.P.R. 1124/1965. In tale ipotesi, il legislatore ha previsto specifici obblighi per il datore di lavoro e per il lavoratore infortunato, nonché le modalità e l’entità dell’indennizzo INAIL;
Causa lenta, ossia l’esposizione protratta nel tempo a materiali o sostanze nocive presenti nell’ambiente lavorativo, che determina la cosiddetta malattia professionale.
La malattia professionale si distingue sia dalla malattia comune, in quanto il nesso eziologico con l’attività lavorativa deve essere dimostrato, sia dall’infortunio, che si verifica per azione violenta e concentrata nel tempo.
LE ATTIVITA’ ASSICURATE ED I SOGGETTI ASSICURATI
Ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento della malattia professionale è necessario che:
– il lavoratore svolga una delle attività assicurate dall’art. 1 del D.P.R. 1124/1965;
– il lavoratore rientri tra le categorie obbligatoriamente assicurate ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le attività assicurate riguardano:
– Macchine mosse non direttamente dall’uomo: rientrano tutti i lavoratori che operano su macchine, apparecchi o impianti con esposizione diretta al rischio, anche in via transitoria o sperimentale. La legge prevede una presunzione assoluta di pericolosità, indipendente dalle misure di sicurezza adottate.
– Lavorazioni specifiche (art. 1, comma 3, T.U.): ad esempio, lavori edili e stradali, scavi a cielo aperto o sotterranei, lavori con uso di mine, produzione e trasformazione di gas, acqua ed energia elettrica, lavori di trasporto terrestre con mezzi meccanici o animali, carico e scarico, attività metallurgiche e meccaniche, produzione di cemento, calce, gesso e laterizi.
Sono considerati assicurati:
I lavoratori subordinati, anche apprendisti e dirigenti;
I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) che svolgono attività di cui all’art. 1 del T.U.;
Gli insegnanti e studenti di ogni ordine;
I familiari e soci di cooperative impegnati in attività lavorativa;
I lavoratori a domicilio, artigiani, tirocinanti/stagisti, tutor aziendali, smart worker, rider.
LE MALATTIE
Le malattie si suddividono in malattie tabellate e non; il sistema è infatti oggi misto, come stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/1988 e n. 206/1988.
Malattie tabellate:
Elenco tassativo allegato 4 al D.P.R. 1124/1965 (aggiornato D.M. 9 aprile 2008);
godono di presunzione legale di origine professionale;
l’INAIL può superare la presunzione provando:
– l’esposizione sporadica o insufficiente;
– l’origine extralavorativa della malattia;
– la manifestazione oltre il termine massimo di indennizzabilità.
Le malattie tabellate sono suddivise in tre liste, secondo la probabilità della loro origine lavorativa:
– Lista I: origine professionale altamente probabile (agenti chimici/fisici, patologie respiratorie e cutanee, tumori professionali);
– Lista II: origine limitata (malattie psichiche e psicosomatiche derivanti da disfunzioni organizzative);
– Lista III: origine possibile (malattie da agenti chimici/fisici, tumori).
Malattie non tabellate:
Il lavoratore deve dimostrare:
- L’esistenza della malattia;
- La nocività della lavorazione;
- Il nesso causale con l’attività lavorativa concreta.
Il nesso causale può essere fondato su elementi oggettivi e probabilità elevata e deve essere valutato dal giudice tramite ogni mezzo di prova ammesso. In caso di responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore l’onere probatorio del nesso eziologico.
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL DAOTRE DI LAVORO
Il lavoratore ha l’obbligo di denuncia al datore entro 15 giorni dalla manifestazione, comunicando:
– numero e data del certificato medico;
– giorni di prognosi;
– in assenza di numero identificativo, copia cartacea del certificato.
La mancata comunicazione nei termini determina la decadenza dall’indennizzo INAIL per il periodo antecedente.
Il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla comunicazione del lavoratore, deve inviare denuncia telematica all’INAIL anche se la malattia insorge da attività precedenti di altro datore; deve fornire eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dall’INAIL, ad esempio valutazioni dei rischi (mancata consegna sospende la pratica); l’omessa denuncia comporta la sanzione amministrativa da € 1.290 a € 7.745, riducibile se ottemperato a diffida.
La denuncia deve contenere:
– dati di datore e lavoratore;
– estremi del certificato medico e luogo di ricovero;
– tipologia di lavoro, contratto, CCNL e qualifica;
– dettagli su sintomi, esposizione, misure di sicurezza adottate, ore lavorative e retribuzione.
LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL’INAL
Inabilità temporanea assoluta:
indennità giornaliera a carico INAIL, primi giorni di assenza (giorni di franchigia) a carico del datore.
Inabilità permanente e danno biologico:
– Menomazioni 6%-15%: indennizzo in capitale;
– Menomazioni 16%-100%: rendita mensile, con quota per danno biologico e patrimoniale;
– Decorrenza della rendita: data della segnalazione all’INAIL, anche se malattia insorta post cessazione attività a rischio.
La rendita INAIL è soggetta a revisione periodica come di seguito specificato:
– Prima revisione: 6 mesi dalla cessazione inabilità temporanea o 1 anno dalla manifestazione;
– Revisioni successive: minimo 12 mesi tra una revisione e l’altra;
– Ultima revisione entro 15 anni dalla costituzione della rendita.