Con la sentenza n. 1214 del 12 maggio 2025, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha affrontato un caso di licenziamento per giusta causa comminato a un’impiegata amministrativa di un poliambulatorio, alla quale erano stati contestati una pluralità di addebiti disciplinari, tra cui:
- l’indebito prelievo di 262,00 euro dalla cassa aziendale;
- la mancata emissione di fatture per prestazioni sanitarie erogate;
- l’omesso versamento del corrispettivo percepito;
- l’utilizzo di somme per l’acquisto di materiale mai consegnato.
1. Il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare
Il giudice ha ribadito l’importanza del principio dell’immediatezza della contestazione, quale elemento essenziale del diritto di recesso datoriale, in quanto espressione della funzione di garanzia nei confronti del lavoratore. È stato pertanto ritenuto inammissibile, per tardività, l’addebito relativo al materiale non consegnato, in quanto formulato oltre un termine ragionevole rispetto alla conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro.
2. Rilevanza autonoma degli addebiti validamente contestati
Quanto alla validità complessiva dell’atto espulsivo, il Tribunale ha chiarito che la nullità di una parte della contestazione non inficia necessariamente l’intero licenziamento, a condizione che le restanti condotte disciplinarmente rilevanti, valutate autonomamente o congiuntamente, siano idonee a fondare la giusta causa di recesso.
3. Gravità della condotta e rottura del vincolo fiduciario
Nel merito, il giudice ha ritenuto provati gli episodi disciplinari più gravi, in particolare:
- il prelievo illecito di contante dalla cassa aziendale, restituito solo a seguito di esplicita richiesta;
- la mancata fatturazione e il mancato versamento di somme incassate da clienti;
- il tentativo di ostacolare l’accertamento interno chiedendo a una collega di fornire false giustificazioni o coprire personalmente la differenza mancante.
Tali comportamenti sono stati ritenuti particolarmente lesivi dell’obbligo fiduciario, in quanto la lavoratrice ricopriva mansioni amministrative con responsabilità diretta nella gestione della cassa e degli incassi. La modalità di restituzione del denaro (in busta anonima e con banconote nuove) ha rafforzato il convincimento circa l’uso personale delle somme aziendali.
4. Conclusioni e legittimità del recesso
Il Tribunale ha concluso per la legittimità del licenziamento per giusta causa, respingendo il ricorso della dipendente. È stato affermato che la condotta accertata integra una violazione grave e irreparabile del vincolo fiduciario, incompatibile con la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 c.c.