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Con l’ordinanza n. 7826 del 24 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione del divieto di fumo sul luogo di lavoro può giustificare il licenziamento, anche se il datore di lavoro in passato ha tollerato questa prassi; secondo la Corte, infatti,  la “tolleranza” infatti non elimina di per sé l’illiceità del comportamento.

Un lavoratore era stato licenziato per aver fumato in un’area aziendale dove il fumo era vietato, assieme a circa dieci colleghi. La Corte d’Appello gli aveva dato ragione, rilevando che:

  • non c’erano cartelli di divieto nella zona interessata;
  • era prassi consolidata, anche tra i superiori, fumare in quel punto;
  • il datore di lavoro era a conoscenza della situazione e non aveva mai preso provvedimenti.

Secondo la Corte d’Appello, l’assenza di segnaletica e la mancata reazione del datore di lavoro erano elementi sufficienti a far ritenere che il comportamento non fosse considerato illecito.

Il datore ha quindi impugnato la sentenza in Cassazione, lamentando un’errata applicazione delle norme sul divieto di fumo e una lettura troppo ampia del concetto di “tolleranza”, che non può prevalere sulle regole inderogabili a tutela della salute.

La Suprema Corte ha dato ragione al datore di lavoro ed ha chiarito che:

  • la semplice tolleranza del datore non elimina l’illiceità del comportamento;
  • per escludere la responsabilità disciplinare, è necessario dimostrare che il lavoratore fosse realmente convinto, in buona fede e senza colpa, della liceità del suo comportamento;
  • tale convinzione deve derivare da elementi oggettivi, non dalla sola assenza di sanzioni precedenti;
  • il lavoratore deve inoltre aver fatto tutto il possibile per rispettare la normativa: se si è limitato ad approfittare della tolleranza del datore, la sua condotta resta sanzionabile.

Infine, la Corte ha ribadito che il giudice, anche in presenza di previsioni del contratto collettivo, può comunque valutare la gravità del comportamento e riconoscere la giusta causa di licenziamento se è venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti.