VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO DELL'INPS E DELL'ITL: AMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE PER ACCERTAMENTO NEGATIVO

Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 4645 del 22.10.2021

09-11-2021

Si è molto dibattuto in giurisprudenza e in dottrina sull’impugnabilità o meno, dinanzi all'autorità giudiziaria, del verbale unico di accertamento e notificazione redatto, molto spesso congiuntamente, dall'INPS e dall'Ispettorato Territoriale del lavoro, e ciò a causa della mancanza di una specifica prescrizione in tal senso nel dettato normativo.

Tale incertezza ha rilievo, ai fini pratici, soprattutto allorquando incida, come spesso accade, ai fini del rilascio del necessario D.U.R.C.

In pratica può accadere che un'azienda si veda notificare il verbale unico e sia costretta, nell'immediato, ad ottenere il documento di regolare contribuzione, circostanza che impone l'adesione ad un piano di rateizzazione del debito, molto spesso già predisposto dall'ente, con annessa "dovuta acquiescenza", evento che impedisce al contribuente di ottenere in seguito effettiva tutela.

Della vicenda si è occupata la Corte d'appello di Napoli, sez. lav., con la sentenza n. 4645 del 22.10.2021.

Secondo la Corte il verbale unico, benchè sia un atto interno del procedimento ispettivo, non immediatamente lesivo, e di norma destinato ad essere seguito dall'emissione di un provvedimento sanzionatorio è, pertanto, incidente su posizioni di diritto soggettivo senz'altro tutelabili dinanzi al Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Secondo il giudice del merito:"[…] Va ritenuto sussistente l'interesse ad instaurare un giudizio di accertamento negativo da parte del soggetto passivo di una obbligazione contributiva. La questione, invero, è risolta già per espressa disposizione normativa, ove si consideri che l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che: Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice […]".

Sul punto, prosegue la Corte d'appello:"[...] Tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito ritiene ammissibile la anticipata tutela del soggetto passivo dell'obbligazione contributiva, destinatario di un verbale di accertamento dell'ente impositore. Ragioni di ordine sistematico e di coerenza del sistema previdenziale depongono in favore della sussistenza dell'interesse ad agire del supposto debitore, cui si sovrappone, in generale, l'interesse dell'ordinamento alla certezza della sussistenza o meno dell'obbligazione contributiva, quanto meno nel suo momento genetico, a causa dei suoi indefettibili riflessi sul rapporto previdenziale […]".

Viene pertanto affermata la sussistenza dell'interesse ad impugnare il verbale interlocutorio da parte del contribuente, il quale può introdurre la relativa azione nelle forme del cosiddetto accertamento negativo del credito.

La Corte ha precisato inoltre che, allorquando alla giusta aspettativa di certezza sull'esistenza o meno della obbligazione contributiva si accompagni la necessità di non vedersi ingiustificatamente negato, nell'immediato, il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.), la eventuale istanza di rateizzazione del "presunto" debito, anche se formulata su modulo predisposto o prestampato, può essere integrata dalla volontà del contribuente senza che ciò ne infici l'efficacia.

In particolare, sostiene il giudice d'appello che: "[…] la circostanza secondo cui la domanda di pagamento dilazionato sia stata presentata dalla società su di un modello predisposto o prestampato non significa che l'istanza di rateizzazione debba necessariamente avere un contenuto vincolato e non possa, perciò, essere proposta con riserva di azione e/o di ripetizione di quanto pagato […]".