La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20395 del 16 luglio 2021, ha precisato che il giudizio relativo al pagamento di contributi previdenziali deve essere tenuto distinto da quello sorto a seguito di opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione con la quale sono state irrogate delle sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relative ai medesimi lavoratori ed i due procedimenti gli stessi non sono legati da alcun nesso di pregiudizialità.
Affinché infatti i terzi rimasti estranei a un processo possano subire l'efficacia riflessa del relativo giudicato, è necessario che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello sul quale è intervenuto il giudicato medesimo.
La Corte ha quindi ritenuto che non è legittimata alcuna efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti del contraddittorio e di difesa, costituzionalmente garantiti, i quali impediscono che il fatto costitutivo di una domanda resti accertato in maniera irretrattabile, senza il contraddittorio con il convenuto e privando quest'ultimo della possibilità di esercitare il diritto di difesa.
Resta comunque fermo il fatto che il giudicato può acquistare efficacia di prova o di elemento di prova documentale e pertanto, pur non rappresentando un valore giuridico, può essere considerato all'interno di altro giudizio quale fatto storico che risulta da un documento.