Il Tribunale di Milano ha stabilito che una lavoratrice in smart working ha diritto all'indennizzo INAIL per un infortunio avvenuto mentre utilizzava un permesso per andare a prendere la figlia a scuola.
Nella sentenza del 16 settembre, il Tribunale ha esaminato il caso di una dipendente pubblica che, nel settembre 2020, stava lavorando da casa.
Dopo aver richiesto un permesso orario per andare a prendere la figlia, durante il tragitto ha subito una caduta che le ha provocato una distorsione al piede.
Dopo l'incidente, la lavoratrice ha presentato una denuncia di infortunio, ma INAIL ha respinto la richiesta, sostenendo che l'infortunio fosse causato da un rischio generico e non da un rischio lavorativo.
Questa decisione si basava su una circolare n. 48del 2017, secondo cui gli infortuni avvenuti al di fuori dei locali aziendali sono coperti solo se legati all'attività lavorativa.
La dipendente ha presentato ricorso, richiamando l’ordinanza n. 18659/2020 della Corte di Cassazione che chiariva che anche gli infortuni in itinere sono tutelati dall’INAIL, anche se si verificano durante l'uso di permessi per motivi personali.
Il Tribunale di Milano ha sostenuto che la protezione antinfortunistica si applica ogni volta che un lavoratore si allontana dalla sede di lavoro, anche durante permessi e pause.
La Corte ha così respinto la tesi di INAIL, affermando che la sospensione dell'attività lavorativa per motivi personali non interrompe il legame con il lavoro.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato INAIL a indennizzare l'infortunio della lavoratrice, riconoscendo che l'adempimento dei doveri genitoriali durante i permessi è comunque protetto.