PREVIDENZIALE: ASSEGNO SOCIALE E PENSIONE D'INABILITA'

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25204 del 15 dicembre 2015

17-12-2015

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite con sentenza n. 25204 del 15 dicembre 2015, dirime il contrasto giurisprudenziale di legittimità affermando che nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall’art. 12 della L. 118/71 siano maturati prima del compimento del 65° anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l’assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l’assegno sociale.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado dichiarava il diritto della contribuente a beneficiare dal 01 agosto 2009 dell’assegno sociale (o pensione sociale) in sostituzione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 19 L. 118/71.
L’Istituto previdenziale appellava la sentenza di prime cure lamentando l’erronea valutazione del Giudice del lavoro che aveva ritenuto che la contribuente, che aveva presentato domanda il 28 luglio 2009, un giorno prima del compimento del 65° anno, avesse maturato il diritto alla pensione di inabilità in data antecedente il 01 agosto 2009, presupposto indefettibile per accedere alla sostituzione dell’art. 19 citato.
A tal proposito la Corte d’Appello accoglieva le istanze dell’Istituto affermando che la contribuente aveva già compiuto il 65° anno alla data di decorrenza del beneficio preteso (il primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda, ex lege), ragion per cui non avendo conseguito al 01 agosto 2009 il trattamento pensionistico (in difetto del requisito anagrafico predetto) spettante agli infrasessantacinquenni, non poteva beneficiare neppure dell’assegno sociale in sostituzione a quel trattamento.
Le Sezioni Unite accolgono l’orientamento maggioritario, facendolo proprio, espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 7043 del 24 settembre 2009 nella quale si legge che dal combinato disposto degli artt. 19 e 12 della L. 118/71 si desume che se gli elementi costitutivi del diritto sono maturati prima del 65° compleanno e ciò che deve ancora scattare è la mera decorrenza del trattamento, differita dalla legge al primo giorno del mese successivo la domanda amministrativa, non si vede perché detta trasformazione non dovrebbe avvenire. Peculiarità del caso di specie è che la sostituzione opererà sin dal pagamento del primo rateo.
Tale ricostruzione, proseguono le Sezioni Unite, è in linea con il principio, fondato sull’art. 38 della Costituzione, per il quale netta è la distinzione tra il momento della maturazione del diritto al beneficio e quello di decorrenza (rectius esigibilità) della prestazione monetaria, insito nel sistema delle prestazioni previdenziale e assistenziali.
In altri termini, si conferma che la domanda amministrativa per la pensione di inabilità può essere proposta solo prima del 65° compleanno e deve essere accolta solo quando si accerti che lo stato d’invalidità del ricorrente si sia perfezionato prima di tale data, non nel caso di maturazione differita oltre tale data.
Per concludere, si segnala l’orientamento minoritario espresso dalla sentenza della Cassazione n. 8099 del 23 maggio 2012 secondo cui la data di decorrenza del beneficio è elemento costitutivo del diritto, il quale si perfeziona solo nel momento in cui matura la data in questione. Ne consegue che il diritto alla pensione di inabilità e quello dell’assegno mensile di assistenza è riconoscibile solo se tutti i requisiti per essi richiesti sussistano nel primo giorno del mese successivo la proposizione della domanda di accertamento d’invalidità.