La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha statuito con la sentenza n. 34377 del 22 novembre 2022 che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro decorre, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, se l'illecito è istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero se si esaurisce in un tempo definito; mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.