La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33424 dell’11 novembre 2022, ha statuito che la variabilità dell'importo minimo garantito, in ragione degli anni effettivamente lavorati, non comporta di per sé la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del quantum, potendo al più essere giudicato invalido in ragione della natura manifestatamente sproporzionata o iniqua dell'importo, che costituisce a sua volta un accertamento distinto e autonomo rispetto al primo.