La Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 45733 del 14 novembre 2023, ha statuito che il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali configura un illecito omissivo istantaneo, che si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti e non può dedursi l’assenza di dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere.
Per la Cassazione, infatti, trattandosi di illecito omissivo istantaneo, il momento nel quale deve sussistere l’elemento soggettivo, al fine della valutazione del dolo, è alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.
Non può “dedursi l’assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell’accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi”, così come in precedenza già statuito dalla Cassazione Penale con sentenza n. 43607/2015.