NON TASSABILI LE SOMME EROGATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3804 dell'8 febbraio 2023.

09-03-2023

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3804 dell’8 febbraio 2023, ha statuito, accogliendo il ricorso di alcuni dipendenti sanitari  nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e richiamando il proprio precedente orientamento sul punto, che non è tassabile ai fini IRPEF il risarcimento del danno per la perdita di chance di accrescimento professionale.  

Secondo la Corte infatti la perdita di chance configura un’autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell’illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (Cassazione 21245/2012).

La Cassazione ha quindi spiegato che il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui “perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale” (Cassazione 11322/2003).

Secondo la Corte la sentenza dei giudici tributari di secondo grado è dunque errata nella qualificazione giuridica del danno come avente natura essenzialmente retributiva e non, invece, quale danno da perdita di chance e conseguentemente ha errato nel confermare la ripresa a tassazione in base al disposto dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, trattandosi di somme percepite dal lavoratore a titolo di danno emergente, in quanto tali non costituenti reddito imponibile.