LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1584 del 19 gennaio 2023

02-03-2023

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1584 del 19 gennaio scorso, ha statuito che a fondamento dello scarso rendimento non possono essere indicate una moltitudine ripetuta di sanzioni disciplinari precedentemente irrogate al lavoratore.

Il datore di lavoro ha infatti già consumato il potere di contestare i fatti alla base delle precedenti azioni disciplinari, che non possono essere nuovamente utilizzate per avvalorare lo scarso rendimento del lavoratore e, quindi, secondo gli Ermellini non può trovare accoglimento la tesi datoriale per cui, a fronte degli innumerevoli procedimenti disciplinari a cui il dipendente è stato sottoposto negli anni, si è prodotto uno scarso rendimento che giustifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

La Corte resta dunque rigidamente ancorata alla definizione dello scarso rendimento come una fattispecie rilevante esclusivamente sul piano disciplinare, per la cui insorgenza sono necessari una condizione oggettiva e un requisito soggettivo.

Il dato oggettivo risiede nella dimostrazione di una prestazione costantemente inferiore alla media attesa, dovendo tale valutazione essere riferita alla prestazione normalmente esigibile per le mansioni proprie del dipendente; il datore deve quindi dare la dimostrazione che, rispetto ai colleghi addetti alle stesse attività, si è realizzata una produzione di risultati largamente inferiore alla media dei risultati prodotti dai colleghi.

Il requisito soggettivo consiste, invece, nella condotta negligente del lavoratore, essendo il datore tenuto a comprovare che il rendimento inferiore alla media è riconducibile alla violazione del dovere di diligenza a carico del lavoratore.

La Cassazione riconduce, dunque, il licenziamento per scarso rendimento nell’ambito delle misure sanzionatorie, richiedendo evidentemente al datore di attivare il procedimento disciplinare per giungere alla interruzione del rapporto di lavoro.