La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 31596 del 14 novembre 2023, ha statuito che è legittimo il licenziamento per inidoneità permanente a svolgere le mansioni di archivista di una banca del dipendente, appartenente alle categorie protette, affetto da significativi problemi di vista incompatibili con l’uso del videoterminale indispensabile per l’espletamento della mansione, stante anche l’impossibilità di ricollocarlo in altre mansioni, anche inferiori.
La vicenda riguardava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore appartenente alle categorie protette.
La Corte d’appello di Catanzaro aveva riformato la sentenza di primo grado ed aveva pertanto rigettato l’impugnazione del licenziamento e la connessa domanda risarcitoria.
In particolare, la Corte di merito aveva ritenuto, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che il lavoratore era affetto da determinate patologie che implicavano una sostanziale inidoneità permanente a svolgere le mansioni proprie di archivista, le quali imponevano l’uso costante del videoterminale.
Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione che, però, veniva rigettato dalla Suprema Corte.
Nello specifico la Cassazione ha ritenuto che, correttamente, la Corte di merito aveva valutato che non era possibile adibire il lavoratore ad altre mansioni in quanto, in banca, le altre mansioni richiedevano comunque l’uso del videoterminale, le mansioni inferiori implicavano contatti con il pubblico e le altre posizioni lavorative compatibili con l’inquadramento del lavoratore erano tutte occupate.