LICENZIAMENTO E SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16392 del 04 luglio 2017

04-09-2017

Con la sentenza n. 16392 del 4 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo la ripresa dell'attività lavorativa da parte del dipendente, l'allegazione e la prova delle circostanze che possano integrare una manifestazione tacita della volontà del datore di lavoro di rinunciare al diritto di recesso spetta in via esclusiva al lavoratore in quanto fatto estintivo del potere datoriale di recesso.