La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.12.2016, n. 25201, ha precisato che la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è condizionata dalla necessità di fronteggiare un andamento economico negativo o di rientrare da cospicue spese di carattere straordinario. Il riassetto aziendale può, infatti, essere legittimato dal solo obbligo di salvaguardia della competitività dell’impresa nel settore in cui opera.