La produzione in una controversia di lavoro di copia di documenti aziendali, anche riservati, riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa da parte di un lavoratore non comporta la violazione del dovere di fedeltà previsto dall’articolo 2015 del codice civile.
Il principio, già espresso dalla Cassazione con la sentenza 25682/14, è stato ribadito dalla Corte di legittimità nella sentenza 14106 del 28 novembre 2016.
La questione esaminata riguardava il caso di un lavoratore sospeso per due giorni dal servizio per aver asseritamente violato il dovere di segretezza avendo egli acquisito in modo anomalo documenti aziendali “riservati” per poi produrli in un contenzioso contro il datore di lavoro.
Nel dare ragione al dipendente - già vittorioso nei due gradi del merito - la Cassazione ha ribadito che «in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda».