La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17541/2018, statuisce che è legittimo il licenziamento intimato a causa dello svolgimento, nel periodo di malattia, di un’attività lavorativa che comprometta la guarigione del lavoratore.
Il caso in esame traeva origine da un ricorso presentato da un autista di un pullman di un’impresa di noleggio privato che si vedeva comminare un licenziamento perché, durante un lungo periodo di assenza dal lavoro per infortunio in itinere, veniva scoperto e fotografato mentre lavorava presso un parcheggio di autovetture gestito da familiari.
Il Tribunale e la Corte d’Appello ritenevano legittimo il licenziamento, poiché proporzionato alla condotta di malafede tenuta dal lavoratore che aveva adottato un comportamento non compatibile con lo stato di infermità dichiarato e volto a compromettere la guarigione.
La Suprema Corte, conformandosi ai due gradi precedenti, evidenzia che lo svolgimento di attività funzionali ad indicare le modalità di parcheggio e l’ubicazione delle auto, oltre al mancato utilizzo del collare cervicale prescritto, sono indici di uno stato di salute incompatibile con il protrarsi della malattia.
Tuttavia, gli ermellini evidenziano che è necessario verificare di volta in volta che l’attività svolta nel corso del periodo di malattia sia incompatibile con la condizione di salute posta alla base della sospensione del rapporto di lavoro e sia idonea ad impedire o a ritardare la guarigione.