Nel contesto del recupero dei crediti contributivi da parte dell’INPS, il sistema dell'iscrizione a ruolo è stato superato dall’introduzione di un avviso di addebito immediatamente esecutivo, che ha sostituito la precedente cartella di pagamento utilizzata per il recupero dei crediti previdenziali (Dlgs 46/1999).
Il decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha istituito un nuovo meccanismo per la riscossione dei crediti previdenziali, eliminando la fase dell’iscrizione a ruolo e introducendo l’avviso di addebito come titolo esecutivo. L'INPS è ora incaricata di notificare questo titolo direttamente, prima di inviarlo all’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero effettivo.
Questo sistema si applica esclusivamente ai crediti dell’INPS e non ad altri enti previdenziali pubblici, ed è operativo per il recupero dei crediti accertati dall’Istituto a partire dal 1° gennaio 2011, anche se relativi a periodi precedenti.
Il giudizio di opposizione all’avviso di addebito segue le norme del Dlgs 46/1999, adattate alla nuova procedura. In questo modo, è mantenuta una sostanziale continuità con il precedente sistema di opposizione a decreto ingiuntivo. L'articolo 24, comma 3, dello stesso decreto disciplina anche l'ipotesi di accertamento in prevenzione, affermando che l’iscrizione a ruolo o l’emissione dell’avviso di addebito avviene solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
Un aspetto interessante, da un punto di vista processuale, riguarda l’interesse ad agire quando è pendente un giudizio di accertamento. Questo è stato oggetto della sentenza n. 20127 della sezione Lavoro del 27 luglio 2024. In questo caso, avviato un giudizio di accertamento negativo, alcuni avvisi di addebito successivi non erano stati impugnati entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica.
In passato, la Cassazione aveva assunto un approccio rigoroso (Cass. 16203/2008), stabilendo che, una volta avviato un giudizio sulla fondatezza della pretesa contributiva, non fosse necessario instaurare un nuovo procedimento separato. La mancata opposizione all’avviso di addebito costituiva solo una preclusione di natura processuale.
Tuttavia, la giurisprudenza successiva (Cass. 8822/2017) ha chiarito che anche in presenza di un ricorso per accertamento negativo, l’emissione e la notifica di un avviso di addebito richiedono comunque un’opposizione entro i termini di legge, per evitare la formazione di titoli esecutivi definitivi. Di conseguenza, in pendenza di un’azione di accertamento, l’emissione di avvisi di addebito deve essere seguita da un’opposizione tempestiva se il contribuente intende contestare la pretesa.
In sintesi, la Cassazione ha affermato che, dopo la notifica dell’avviso di addebito o della cartella esattoriale, non sussiste più l’interesse a proporre un separato giudizio di accertamento negativo, poiché tutte le tutele necessarie sono già previste nell’ambito del procedimento di opposizione (Cass. 26272/2020; Cass. 6753/2020).