ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23040/2019

17-09-2019

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito, con l'ordinanza 23040/2019, che ha ripreso quanto già stabilito nella sentenza 27950/2018, che la prescrizione dei contributi da versare alla gestione separata dell'Inps si calcola dal momento in cui scadono i termini e non da quando si deve presentare la dichiarazione dei redditi.

Secondo i giudici, infatti, la dichiarazione dei redditi “quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito” può interrompere la prescrizione ma solo se in essa viene compilato il quadro relativo al debito contributivo, con la conseguenza che il lavoratore riconosce in sostanza quanto dovuto.

Se, invece, nella dichiarazione non c'è traccia degli obblighi contributivi, la stessa può valere come sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, ma in base a una valutazione che deve essere fatta dal giudice.

Nella sentenza n. 27950/2018 è stato anche precisato che non è vero che il diritto dell'ente di previdenza sorge solo quando il professionista si iscrive alla gestione separata «in quanto l'iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti».

Inoltre, qualora per pagare i contributi siano previste più scadenze, si deve considerare la prima data ai fini della prescrizione. Infatti la seconda data “non costituisce un termine alternativo di adempimento” visto che comporta il pagamento di una maggiorazione.

Con la stessa ordinanza n. 23040/2019, relativa a un contenzioso tra un professionista e l'Inps, la Sesta Sezione ha stabilito, richiamandosi alle decisioni n. 30344/2017 e n. 32166/2018 della sezione lavoro secondo le quali se un professionista svolge attività di lavoro dipendente per la quale è già iscritto a una gestione previdenziale e per l'ulteriore attività libero professionale non versa i contributi a una Cassa di previdenza, è tenuto a contribuire alla gestione separata Inps, che per l'attività professionale svolta in aggiunta a quella da dipendente, ci si deve iscrivere alla gestione separata Inps e versare la relativa contribuzione.