La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21074 del 22 luglio 2021, ha chiarito che la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Nel caso di specie, già la Corte d'Appello di Firenze aveva respinto il gravame proposto dal lavoratore contro la pronuncia del Tribunale della medesima città.
I giudici di seconde cure avevano rigettato la richiesta del lavoratore diretta a ottenere il riconoscimento della responsabilità del proprio datore per le conseguenze pregiudizievoli allo stesso occorse durante l'allestimento di uno stand posto nella piazza del Duomo di Prato.
Il lavoratore - in sede di merito - aveva affermato di essersi procurato una lesione a causa dell'urto con un gancio che si sarebbe staccato dalla catena che lo collegava alla gru colpendolo violentemente in volto.
Già il Tribunale aveva affermato l'effettiva difformità tra le modalità di esecuzione della prestazione del ricorrente nella concreta situazione di fatto, emerse in giudizio e non di poco dettaglio, e l'azione produttiva del danno, rimanendo così indimostrate le violazioni delle regole "prevenzionali" imputate alla società datrice di lavoro; orientamento confermato in sede di gravame.
La Cassazione ha quindi analizzato le circostanze dell'incidente ma non ha riscontrato che la dinamica dell'infortunio fosse suffragata dagli elementi delibatori assunti nel corso dell'istruttoria, poiché l'unico testimone escusso ha, invece, riferito di aver visto l'appellante piegarsi e, quindi, nell'atto di rialzarsi urtare contro una sbarra che era trasportata a mano da altro dipendente.
In questo caso quindi il ricorrente avrebbe peccato di superficialità e negligenza, nel piegarsi senza stare attento alla sbarra che aveva di fronte "contro la quale ha urtato" e, così facendo, con il proprio comportamento ha determinato, in via esclusiva, la causa dell’infortunio.
La Cassazione, sulla base del principio sopra enunciato, ha pertanto rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.