La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29777del 12 ottobre 2022, ha statuito che: "In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso".
La Corte riprende di fatto quanto aveva già dichiarato con la precedente ordinanza n. 35364 del 18 novembre 2021 secondo la quale: "In tema di infortunio sul lavoro, l'esclusiva responsabilità del lavoratore sussiste solo se lo stesso pone in essere un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute; essendo invece irrilevante la condotta meramente colposa del lavoratore atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori".