Con sentenza n. 21122 del 12 settembre 2017 la Corte di Cassazione ha riconfermato il proprio consolidato indirizzo in materia, sancendo nuovamente che non sono indennizzabili gli infortuni occorsi ai lavoratori che si rechino al lavoro alla guida del proprio mezzo di trasporto, allorché l'utilizzo di tale veicolo non rivesta carattere di necessità.