ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IRROGATO AL DIPENDENTE DOPO L'INCONTRO PER LE GIUSTIFICAZIONI MA SENZA CONSENTIRGLI DI RENDERE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI ANCHE VERBALMENTE

Corte di Cassazione, sentenza n. 19843 del 22 gennaio 2020

25-09-2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19846 depositata il 22 settembre 2020, ha statuito che è illegittima la sanzione disciplinare comminata al dipendente senza avergli consentito di rendere le giustificazioni verbali anche se la domanda di colloquio è stata presentata al datore di lavoro in un momento successivo alla comunicazione per iscritto delle giustificazioni a condizione che la domanda per l'audizione intervenga prima del decorso del termine di 5 giorni fissato dall'articolo 7, comma 5, dello statuto dei lavoratori per rendere le giustificazioni.

Il caso esaminato dagli Ermellini riguarda un provvedimento disciplinare irrogato dopo che il lavoratore aveva reso le proprie controdeduzioni scritte, ma senza che il datore desse corso alla successiva richiesta del dipendente, espressa nei 5 giorni dalla contestazione degli addebiti, di essere anche sentito oralmente.

La Cassazione, confermando sul punto la pronuncia di secondo grado, afferma l'illegittimità della sanzione per essere stata impedita la piena esplicazione del diritto di difesa posto dall'articolo 7 a garanzia del corretto decorso del procedimento disciplinare.

Afferma la Cassazione che deve essere consentita al lavoratore la possibilità di maturare un «ripensamento» circa la adeguatezza delle giustificazioni già rese per iscritto e, quindi, di sviluppare anche in forma orale i propri «elementi di discolpa»; non competendo al datore di lavoro un sindacato sulla correttezza o sulla strumentalità della richiesta di integrare le difese scritte con una audizione orale, in quanto la realizzazione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare deve essere rimessa esclusivamente alle determinazioni del lavoratore.