DEROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DURANTE IL COVID

Art. 14, comma 3, D.L. 104/2020 e nota dell'INL n. 713 del 16 settembre 2020

12-10-2020

L’art. 14, comma 2, del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) proroga fino al 31.12.2020 il divieto per il datore di lavoro di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti.

Tale regola viene tuttavia derogata dal successivo comma 3, secondo il quale il suddetto divieto di licenziamento non opera allorché si raggiunga un accordo sindacale aziendale con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiranno all’accordo, su base volontaria.

E’ questa una eccezione alle preclusioni ed alle sospensioni dei licenziamenti economici previste in generale fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 14 del decreto «Agosto», così come anche chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 713 del 16 settembre 2020.

L’accordo aziendale può essere stipulato in tutte le aziende, a prescindere dal requisito dimensionale, purchè venga siglato da almeno due delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se si applica a una specifica azienda, con esclusione quindi di Rsu ed Rsa.

È inoltre, ragionevole ritenere che il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali individuino i reparti, le divisioni, gli uffici, i settori o anche le posizioni o le mansioni in esubero, specificando le motivazioni della riorganizzazione / ristrutturazione e, quindi, le ragioni che giustificano la scelta di ricorrere agli esodi incentivati, in deroga alla disciplina generale che impone, sino al 31 dicembre 2020, il divieto di licenziamento.

L’accordo dovrà inoltre specificare l’ammontare dell’incentivo che il datore di lavoro si impegna a corrispondere al lavoratore che decida di aderirvi e potrà essere monetario ed in tal caso le somme riconosciute a titolo di incentivo saranno assoggettate a tassazione separata, ma non a contribuzione previdenziale, oppure di altra forma (ad esempio: servizi di outplacement ovvero  finanziamento di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, etc.).

Tenuto conto che il divieto di licenziamento previsto dallo stesso articolo 14, commi 1 e 2 del D.L. 104/2020 è, allo stato, valido sino al 31 dicembre 2020, si ritiene che le adesioni dei lavoratori all’accordo aziendale dovranno pervenire entro quella data.

L’accordo collettivo dovrà infine prevedere anche le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che, dalla lettera della norma, pare essere una risoluzione consensuale.

I lavoratori coinvolti, pertanto, da una parte, non avranno diritto al preavviso e alla relativa indennità sostituiva e, dall’altra, in deroga alle disposizioni generali sul trattamento per disoccupazione, potranno ottenere la Naspi, analogamente a quanto già previsto per le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro che intervengono nell’ambito delle procedura di conciliazione ex articolo 7 della legge 604/1966.