Con la sentenza n. 16749 del 21 giungo 2019 la Corte di Cassazione ha statuito che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non deve essere limitata alle sole attrezzature per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate ma che la stessa debba, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, essere riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento e/o accessorio, che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore.
Ciò precisato la Corte ha ribadito che, nella medesima ottica, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti gli indumenti di lavoro e garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio.
Con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, la Corte ha affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti di lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale.