COVID: OBBLIGHI E SANZIONI PREVISTI DAL D.L. 127/2021

Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021

24-09-2021

I nuovi obblighi previsti dal decreto legge 127/2021 in tema di green pass nei luoghi di lavoro gravano tanto sui datori di lavoro quanto sui lavoratori i quali, in caso di violazione della relativa normativa, possono subire rilevanti sanzioni.

Il datore di lavoro, sia privato e che pubblico, dovrà organizzare la macchina dei controlli, farla funzionare in concreto e verificare che tutti rispettino le disposizioni.

In particolare, il datore di lavoro, prima del 15 ottobre, dovrà definire un piano per l’organizzazione dei controlli, assegnando le deleghe ai soggetti che in concreto svolgeranno le verifiche, e poi, a partire da quella data e fino al 31 dicembre 2021, dovrà gestire ogni giorno il nuovo sistema di accesso.

Per il datore di lavoro che non adempia a tali oneri il D.L. n. 127/2021 introduce una sanzione molto precisa: in caso di violazione accertata da parte delle autorità competenti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro (importo che raddoppia in caso di violazioni reiterate).

Anche il lavoratore è tenuto a rispettare il nuovo meccanismo di controllo: se non lo farà sono previste due tipologie di sanzioni.

La prima è interna al rapporto di lavoro: chi si presenta senza green pass è considerato assente ingiustificato sino alla presentazione del certificato verde e durante l’assenza non ha diritto a percepire nessuna forma di retribuzione, compenso o emolumento.

Essendo scomparso, nel testo finale del decreto, ogni riferimento alla sospensione (che invece era richiamata nelle bozze del provvedimento), il meccanismo di applicazione di tale penalizzazione sarà molto semplice: senza necessità di alcuna formalità o comunicazione, il dipendente privo di certificato verde non potrà accedere al posto di lavoro e resterà in assenza non retribuita fino a quando non tornerà con tale documento.

Non sono previste, invece, sanzioni disciplinari per la mancanza del green pass (il decreto lo vieta espressamente), e va escluso qualsiasi impatto sulla stabilità del rapporto dato che il D.L. riconosce il diritto alla conservazione del posto al lavoratore privo di green pass.

Diversa la situazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti.

La norma purtroppo non è precisa ma sembrerebbe essere stato previsto un meccanismo di tale tipologia: se il lavoratore si presenta senza green pass, il datore di lavoro lo considera assente ingiustificato per i primi cinque giorni di assenza; se il lavoratore rimane senza certificato dopo questi cinque giorni, il datore può stipulare un contratto a termine per sostituirlo, della durata massima di 10 giorni, rinnovabile una sola volta: in tal caso, il dipendente viene sospeso (per la durata del contratto di sostituzione) e non può più rientrare finché non sarà scaduto il rapporto a termine sostitutivo.

Accanto alle sanzioni interne al rapporto di lavoro, i dipendenti, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, possono subire sanzioni di carattere amministrativo.

Chi è sorpreso dal datore senza green pass (situazione che può verificarsi in caso di aggiramento dei controlli) è soggetto a una sanzione amministrativa che varia da 600,00 a 1.500,00 euro e può anche subire una procedura disciplinare in base al CCNL di categoria per la sua condotta scorretta dato che ha violato volontariamente una procedura aziendale prevista per legge, con possibile irrogazione di sanzioni disciplinari (ad esempio: multa, sospensione, etc.).