CONTRATTO DI APPRENDISTATO: VALIDA LA CLAUSOLA RISARCITORIA IN FAVORE DELL'AZIENDA

Tribunale di Roma, sentenza n. 1646 del 9 febbraio 2024

18-06-2024

La clausola inserita in un contratto di apprendistato professionalizzante, che prevede il diritto del datore di lavoro di trattenere una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione in caso di dimissioni anticipate del lavoratore durante il periodo formativo, è considerata valida.

Sebbene il lavoratore in apprendistato abbia sempre il diritto di dimettersi, se le parti hanno concordato una durata minima del rapporto, il datore può richiedere il rimborso delle retribuzioni relative alle giornate di formazione effettivamente svolte.

È irrilevante che la formazione avvenga durante l'attività lavorativa, in quanto può essere impartita "on the job" e non è limitata solo alla formazione "in aula".

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Roma (sentenza n. 1646 del 9 febbraio 2024), che ha confermato la legittimità di una clausola contrattuale che consente al datore di lavoro di trattenere l’equivalente della retribuzione corrisposta per ogni giorno di formazione, nel caso in cui il lavoratore si dimetta (esclusa la giusta causa) durante il periodo formativo.

Il Tribunale ha qualificato tale clausola come una previsione di "durata minima" o "patto di stabilità", che comporta conseguenze risarcitorie in caso di recesso anticipato, come previsto nel contratto di apprendistato.

Il lavoratore coinvolto nella vicenda, chiamato in giudizio per restituire oltre 9.000 euro relativi a 125 giornate di formazione, ha sostenuto che la clausola fosse illegittima, ritenendola vessatoria in base all'articolo 1341 del Codice civile, poiché non era stata espressamente approvata per iscritto.

Tuttavia, il giudice romano ha rigettato questa interpretazione, affermando che l'ordinamento non limita la possibilità di includere clausole di durata minima nei contratti di apprendistato, legate al periodo formativo.

Il "patto di stabilità" è giustificato dall’investimento economico che il datore di lavoro sostiene per formare il lavoratore, ed è ragionevole che il datore, dopo aver investito nella formazione, possa contare su un periodo di prestazioni lavorative adeguato.

In questo contesto, il meccanismo risarcitorio che impone al lavoratore di restituire le retribuzioni relative ai giorni di formazione se si dimette prima del tempo stabilito, non costituisce una condizione vessatoria.

La validità della penale non dipende dal fatto che il lavoratore abbia ottenuto un vantaggio tangibile in termini di competenze tecniche specifiche, poiché il risarcimento è correlato ai costi sostenuti dal datore di lavoro per la formazione.

Questa pronuncia ha implicazioni rilevanti anche al di fuori del contratto di apprendistato, confermando la legittimità di clausole che collegano la formazione a un periodo minimo di stabilità lavorativa.

Per le aziende che investono in nuove tecnologie e modelli produttivi, una durata minima del rapporto legata alla formazione rappresenta una strategia importante per tutelare il proprio know-how aziendale.