COMMERCIALISTI: ISCRIZIONE ALL'ALBO E CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Corte di Cassazione, ordinanza n. 10216 del 28 maggio 2020

08-06-2020
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10216 del 28 maggio 2020, ha statuito che il commercialista iscritto all’Albo è tenuto a versare il contributo integrativo alla Cassa di previdenza di categoria anche se non è iscritto alla stessa.
Gli Ermellini hanno così rigettato la tesi avanzata da un professionista che dal 2007 al 2009 si è cancellato dalla Cassa ma non dall’Albo, ha riscosso la pensione da un altro ente previdenziale, ma ha anche percepito compensi per l’attività svolta quale sindaco di società cooperativa con contributi versati alla gestione separata Inps.

Il regolamento unitario della Cassa (anche nella versione attualmente in vigore) stabilisce che l’iscrizione è facoltativa per chi aderisce ad altra forma di previdenza obbligatoria o per chi percepisce una pensione da altro soggetto, ma al contempo prevede il versamento del contributo integrativo.
La Cassazione rileva che, in base all'articolo 11, comma 1, della legge 21/1986 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti) “il presupposto impositivo è da riconnettere alla mera iscrizione all’Albo unitamente alla presenza di corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’Iva”.
Inoltre, il contributo integrativo ha una finalità solidaristica, nel senso che serve a cofinanziare il sistema previdenziale della categoria a prescindere dall’iscrizione alla Cassa e tale finalità non è venuta meno nemmeno a fronte della possibilità, introdotta dalla legge 133/2011, di destinare parte di tale contributo all’incremento del montante individuale.