Il regolamento unitario della Cassa (anche nella versione attualmente in vigore) stabilisce che l’iscrizione è facoltativa per chi aderisce ad altra forma di previdenza obbligatoria o per chi percepisce una pensione da altro soggetto, ma al contempo prevede il versamento del contributo integrativo.
La Cassazione rileva che, in base all'articolo 11, comma 1, della legge 21/1986 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti) “il presupposto impositivo è da riconnettere alla mera iscrizione all’Albo unitamente alla presenza di corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’Iva”.
Inoltre, il contributo integrativo ha una finalità solidaristica, nel senso che serve a cofinanziare il sistema previdenziale della categoria a prescindere dall’iscrizione alla Cassa e tale finalità non è venuta meno nemmeno a fronte della possibilità, introdotta dalla legge 133/2011, di destinare parte di tale contributo all’incremento del montante individuale.