APPALTO DI SERVIZI GESTITO CON APPARATI INFORMATICI: INTERMEDIAZIONE ILLECITA

Tribunale di Padova, sentenza n. 126 del 03 marzo 2023

10-05-2023

Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 126 del 03 marzo 2023, ha riconosciuto l’intermediazione illecita per le prestazioni rese dai soci lavoratori di una cooperativa in favore di un’impresa del settore della logistica.

I lavoratori si erano rivolti al Giudice del Lavoro di Padova perché venisse dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro con l’impresa committente e, quindi, disposto il versamento delle differenze retributive in relazione alle prestazioni lavorative svolte.

Presupposto di fatto delle domande era che i lavoratori (carrellisti e “picker”) rendevano la propria prestazione attraverso apposite dotazioni strumentali informatiche messe a disposizione dalla committente.

Gli addetti al “picking”, in particolare, operavano con un transpallet dotato di cuffia e microfono e all’inizio della prestazione effettuavano l’operazione di “login” per ricevere indicazioni sulla corsia dove prelevare i colli.

I lavoratori, quindi, pronunciavano tramite microfono il codice contenuto nell’etichetta dello stallo e ricevevano dal sistema le istruzioni su dove portare i pallet.

Il giudice, nel prendere atto dell’esistenza di un sistema di organizzazione del lavoro interamente rimesso ad apparati informatici, chiarisce che per verificare se i servizi di logistica e magazzino siano espressione, o meno, di un genuino appalto di servizi va verificato “chi eserciti il potere di direzione”.

Posto che, nel caso di specie, l’attività dei lavoratori è gestita da un software che indica il bene da trasportare e il luogo di prelievo e di consegna, si ricade nella fattispecie dell’intermediazione illecita quando l’appaltatore non ha nessun controllo sul sistema informatico e non lo gestisce direttamente.

Il datore effettivo, cui le prestazioni vanno ricondotte, è dunque il soggetto che dispone del software e dell’hardware.

Nelle organizzazioni aziendali tecnologicamente più avanzate, infatti, la prestazione dei lavoratori può essere interamente eterodiretta e organizzata tramite apparati software e hardware; in presenza di questi meccanismi altamente informatizzati, dove i poteri di direzione e controllo sulla prestazione sono essenzialmente gestiti da un hardware sul quale è installato un software, il rapporto di lavoro, secondo il Tribunale di Padova, va ricondotto all’imprenditore che detiene e gestisce il sistema informatico

Il giudice conclude, quindi, che, nel caso di specie, i rapporti di lavoro ricadono nella sfera dell’impresa committente perché il sistema informatico che dirige e controlla le prestazioni è da essa detenuto e gestito.