La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36362 del 23 novembre 2021 ha statuito, per l’ennesima volta, che la qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.
Gli Ermellini ribadiscono così un consolidato orientamento che troviamo nelle precedenti sentenze n. 6852 del 03 aprile 2015, n. 7312 del 22 marzo 2013, n. 2823 del 05 aprile 1990.