PRESCRIZIONE CREDITI DI LAVORO: DALLA SCADENZA DEL RAPPORTO PER TUTTI

Tribunale di Milano, sentenza n. 3460 del 16 settembre 2015

26-02-2016

Secondo quanto deciso dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 3460 del 16 dicembre 2015, a partire dall’entrata in vigore (ossia dal 18 luglio 2012) della L. n. 92/2012 – che, anche per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. n. 300/1970, ha esteso la tutela indennitaria in caso di licenziamento illegittimo a fattispecie che, in precedenza, avrebbero comportato l’applicazione della tutela cd. “reale” (reintegrazione nel posto di lavoro) – la prescrizione dei crediti da differenze retributive (nel caso di specie si trattava di maggiorazioni per il lavoro notturno, anche notturno festivo) decorrerà dalla scadenza del rapporto di lavoro, non più in costanza dello stesso, laddove venga accertato in giudizio “il timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”.
L’interpretazione dei giudici di merito si basa su un orientamento della Cassazione.
Infatti, si deve prendere atto dell'entrata in vigore dal 18.07.12 della legge n. 92/12 che ha modificato la tutela reale di cui all'art. 18 Statuto dei Lavoratori, prescrivendo (art. 18, co. 5), delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori).
Sicché, si deve ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'art. 18 Statuto dei Lavoratori, possano incorrere - per la durata della relazione lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della la propria stabilità (cfr. C. cost. n. 63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'art. 2948, n. 3, cc).
In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce; applicando, quindi, la relativa disciplina legale" (cfr., ad es., Cass. Sent. n. 23227 del 13.12.2004; Sent. n. 20987 del 29.10.2004; Sent. n. 11793 del 06.08.2002).