Lavoro sommerso
Il d. lgs n. 151 del 2015, in attuazione della legge n. 183 del 2014 Jobs Act, contiene disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Detto decreto, all’art. 22, revisiona, tra le altre, le sanzioni previste per il lavoro sommerso, il c.d. “lavoro nero”.
La norma, per violazioni ritenute di pericolosità minore e seguite dalla regolarizzazione della condotta illecita da parte del trasgressore, rivede al ribasso le sanzioni previste.
Al contrario, è prevista una maggiorazione per tutte quelle violazioni valutate come particolarmente gravi.
E così, per valorizzare gli istituti premiali e per considerare una eventuale natura formale della violazione, favorendo l’immediata eliminazione degli effetti prodotti dalla condotta illecita, è stata riscritta in toto la c.d. maxisanzione per lavoro nero, disciplinata nel d.l. n. 12/2002 all’art. 3.
Tale vecchia normativa prevedeva una parte della sanzione fissa e una maggiorazione per ogni giornata lavorativa irregolare; da oggi, invece, nel caso di mancata comunicazione da parte del datore di lavoro della costituzione del rapporto di lavoro e relativo impiego del lavoratore subordinato (eccetto per il lavoro domestico) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria articolata per fasce di durata della prestazione irregolare:
da 1.500 a 9.000 euro fino a 30 giorni di lavoro nero;
da 3.000 a 18.000 euro da 31 a 60 giorni di “nero”;
da 6.000 a 36.000 euro oltre i 60 giorni.
Questi importi, sempre a lettura della normativa su citata, subiscono una maggiorazione pari al 20% nelle ipotesi in cui il lavoratore sia un extra-comunitario privo del permesso di soggiorno, ovvero un minore non in età da lavoro.
Il legislatore reintroduce la procedura premiale della diffida obbligatoria, disciplinata dal vecchio art. 13 del d. lgs n. 124 del 2004, che prevede il pagamento della sanzione (edittale) minima del caso in cui il datore regolarizzi il lavoratore irregolare (entro termini brevi perentori).
Vi sono però delle nuove condizioni di accesso:
essa è prevista in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro (salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo);
deve essere seguita dalla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo; indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno;
o, in alternativa, seguita da un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
deve derivare il mantenimento in servizio dei lavoratori neoassunti per almeno tre mesi;
in tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, (sempre dall’art 13, co. 5, d. lgs. 124/2004), è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale;
esclusa, invece, nelle fattispecie per cui è prevista la maggiorazione del 20% summenzionata.
La dottrina si interroga circa alcune questioni che risultano oscure e che verranno chiarite dalla successiva giurisprudenza.
Infatti, ci si chiede quale sorte tocchi a parte datrice qualora regolarizzi il lavoratore in nero pagando la sanzione edittale minima, ma che subisca le sue dimissioni prima dello scadere del termine trimestrale, piuttosto che, nel medesimo lasso temporale, licenzi per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo il dipendente.
Opinione prevalente è quella che non considera dette ipotesi come cause esimenti il datore, il quale sarà chiamato a corrispondere una sanzione ridotta in luogo della minima, pur avendo adempiuto l’obbligo.
Altro aspetto difficoltoso è quello riferito alle imprese che offrono attività lavorativa stagionale, ove l’attività cessi prima dello spirare dei tre mesi prescritti.
Questa nuova disciplina sanzionatoria si applica a tutti gli accertamenti in corso e non ancora culminati con un verbale di accertamento (come disposto dalla circ. n. 38/2010 del Dicastero del lavoro), mentre vige il principio tempus regit actum per l’individuazione del regime applicabile alle violazioni commesse, ovvero la normativa vigente al tempo della cessazione della condotta illecita.
Per concludere, al fine di evitare il cumulo di sanzioni avverso il medesimo illecito, l’art. 22 del d. lgs n. 151 del 2015 esclude l’applicazione delle sanzioni relative alla omessa comunicazione telematica preventiva di assunzione e consegna della lettera di assunzione (art. 19, co. 2 e 3, d. lgs. n. 276/2003), nonché alle omesse registrazioni dei dati sul libro unico del lavoro (art. 39, co. 7, d.l. n. 112/2008).
Sospensione attività imprenditoriale
Come disposto dall’art. 14 del d. lgs. n. 81 del 2008, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate.
Per poter eliminare questa ipotesi cautelare sono state variate dall’art. 22 del d. lgs. n. 151 del 2015 le condizioni di revoca:
viene aumentato a 2.000 euro (da 1.950) l’importo da corrispondere per le ipotesi di lavoro sommerso
viene ridotto a 3.200 euro (da 3.250) l’importo previsto per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
a richiesta di parte datrice, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, ovvero 500 euro per il lavoro nero e 800 euro per le violazioni di sicurezza e salute. L’importo residuo, maggiorato del 5%, dovrà essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento della domanda costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato, ovvero verificato il mancato pagamento questo sarà iscritto a ruolo e seguirà il normale iter per la riscossione.
Libro unico del Lavoro
Sempre il decreto attuativo della legge del Jobs Act modifica l’aspetto sanzionatorio relativo all’irregolare procedura prevista per il libro unico del lavoro, disciplinato dal d. l. n. 112 del 2008 (art. 39).
Utile allo scopo esplicativo la tabella sottostante:
Sanzioni – Libro Unico del Lavoro |
||||
Fonte normativa |
Illecito |
Norma sanzionatoria |
Importo sanzione |
Diffidabile (art. 13, d. lgs. n. 124/2004) |
Art. 39, co. 1, L. n. 133/2008 |
Mancata istituzione (o utilizzo di un sistema di tenuta non conforme) |
Art. 39, co. 6, L. n. 133/2008 |
Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 |
Si
|
Art. 39, co. 1, 2, 3, L. n. 133/2008 |
- Omessa registrazione dei dati dei lavoratori (si tratta di scritturazioni complessivamente omesse e non relativa a ciascun singolo dato) - Infedele registrazione dei dati dei lavoratori (si tratta di scritturazioni di dati diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione resa o alle somme erogate) - Mancata registrazione delle altre indicazioni obbligatorie (es. rimborsi spese, ecc.) |
Art. 39, co. 7, L. n. 133/2008 (come modificato dall’art. 22 del d. lgs. n. 151/2015) |
- Sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro - Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi la sanzione lievita da 500 a 3.000 euro - Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore ai 12 mesi la sanzione cresce da 1.000 a 6.000 euro |
Si |
Art. 39, co. 6, L. n. 133/2008 |
Omessa esibizione da parte del datore di lavoro |
Art. 39, co. 6, L. n. 133/2008 |
Sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2.000 |
Si |
Art. 5, co. 2, L. n. 12/1979 (come modificato dall’art. 40, co. 1, L. n. 133/2008) |
Omessa esibizione da parte del consulente del lavoro nel termine di 15 giorni dalla richiesta |
Art. 5, co. 2, L. n. 12/1979 (come modificato dall’art. 40, co. 1, L. n. 133/2008) |
Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000. In caso di recidiva della violazione è data tempestiva informazione al Consiglio prov.le dell’Ordine professionale d’appartenenza del trasgressore (art. 8bis L. 689/81) |
Si |
Art. 39, co. 6, L. n. 133/2008 |
Omessa esibizione da parte dell’associazione di categoria nel termine di 15 giorni dalla richiesta |
Art. 39, co. 6, L. n. 133/2008 |
Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. In caso di recidiva la sanzione va da euro 500 a euro 3.000 (art. 8bis L. 689/81) |
Si |
Art. 39, co. 7, L. n. 133/2008 |
Mancata conservazione per il periodo di 5 anni dall’ultima registrazione (si applica anche ai libri matricola e paga dismessi) |
Art. 39, co. 7, L. n. 133/2008 |
Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 |
No |
Assegni familiari e prospetto paga
Meritano, inoltre, cenno le nuove disposizioni relative all’omessa corresponsione degli assegni per il nucleo familiare e per l’omessa consegna del prospetto paga, riassunte nella tabella che segue:
Sanzioni – Omessa corresponsione assegni familiari; Omessa consegna del prospetto paga |
||||
Fonte normativa |
Illecito |
Norma sanzionatoria |
Importo sanzione |
Diffidabile (art. 13, d. lgs. n. 124/2004) |
D.P.R. n. 797/1955 |
Mancata corresponsione da parte del datore degli assegni familiari al lavoratore |
Art. 82, co. 2, D.P.R. n. 797/1955 (come modificato dall’art. 22, co. 6, d. lgs. n. 151/2015) |
- Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000 - Se la violazione si riferisce a più di lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi la sanzione va da euro 1.500 a euro 9.000 - Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi la sanzione va da euro 3.000 a euro 15.000 |
Si
|
L. n. 4/1953 |
Mancata consegna al proprio lavoratore dipendente del prospetto paga all’atto del pagamento della retribuzione con l’indicazione di tutti gli elementi che costituiscono la stessa |
Art. 5, L. n. 4/1953 (come modificato dall’art. 22, co. 7, d. lgs. n. 151/2015) |
- Sanzione amministrativa da 150 a 900 euro - Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi la sanzione lievita da 600 a 3.600 euro - Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore ai 12 mesi la sanzione cresce da 1.200 a 7.200 euro |
Si |
Molto importante è il divieto di cumulo disposto dalla nuova normativa attuativa del Jobs Act tra le sanzioni derivanti dall’omessa consegna del prospetto paga e quelle sul libro unico del lavoro, come peraltro già stabilito dalla circolare ministeriale n. 23/2011.
Sicurezza e salute sul lavoro
Concludendo, l’articolo 20 del d. lgs. n. 151/2015, ha modificato, rendendole più severe, anche le sanzioni relative alla sicurezza sul lavoro a carico del datore in difetto.
La nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni, identificate dagli articoli 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, del d. lgs. n. 81/2008 e sanzionate dall’art. 55 dello stesso decreto:
sola ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta del medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per mancata o inadeguata formazione di dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di luoghi di luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per mancata o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro.
Le sanzioni vengono raddoppiate nel caso riguardino più di cinque lavoratori e, persino triplicate nel caso si riferiscano a più di dieci.