INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASpI

Decreto legislativo n. 22/2015

29-01-2016

DECORRENZA
La NASpI viene istituita, nell’ambito dell’ASpI, con decorrenza 1° maggio 2015 e sostituisce, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dalla stessa data, le prestazioni di ASpI e mini ASpI.


SOGGETTI DESTINATARI
Possono beneficiare della NASpI tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ivi compresi dunque i lavoratori con qualifica dirigenziale.
Tale indennità spetta anche ai lavoratori apprendisti, ai soci lavoratori delle cooperative (DPR n. 602/1970) e al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato (INPS, circ. 94/2015).


SOGGETTI ESCLUSI
Rimangono esclusi dall'indennità NASpI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.


REQUISITI
Per poter beneficiare dell'indennità NASpI devono essere soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione;

  • il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione;

  • il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

  • il lavoratore deve poter far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Essa è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura del tentativo di conciliazione facoltativo in DTL, come previsto dall’art. 7 legge 604/1966.
Si intendono per giusta causa, le dimissioni generate da: mancato pagamento della retribuzione; molestie sessuali nei luoghi di lavoro; demansionamenti; mobbing; conseguenze legate a trasferimenti di azienda; trasferimenti di sede non genuini; comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente (INPS, circ. 94/2015). 
La NASpI spetta anche in caso di licenziamento disciplinare quale fattispecie della cosiddetta “disoccupazione involontaria”.


BASE DI CALCOLO
L'indennità NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (= 52/12).


MISURA
L'importo dell'indennità NASpI risulta pari a:

  • 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore fino a euro 1.195,00 (valore per l'anno 2015);

  • 75% del predetto importo più il 25% della retribuzione eccedente, nel caso in cui la retribuzione superi tale limite.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo di euro 1.300,00 (valore per l’anno 2015), importo che viene annualmente rivalutato.
In caso di pagamento dell'indennità relativa a frazioni di mese, il valore giornaliero è determinato dividendo l'importo ottenuto per 30.


MISURA – RIDUZIONE
La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.


DURATA
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (quindi durata massima di 24 mesi).
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI ha fruito di indennità di mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (INPS, circ. 194/2015).


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per accedere alla NASpI va presentata, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.


DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta:

  • dall'8° giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'8° giorno;

  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all'8° giorno.


DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE - CASI PARTICOLARI
La NASpI decorre:

  • dall’8° giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso, qualora la domanda sia stata presentata entro l’8° giorno; oppure, dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’8° giorno ma, comunque, nei termini di legge;

  • dall’8° giorno successivo alla data del licenziamento per giusta causa qualora la domanda sia stata presentata entro l’8° giorno; oppure, dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’8° giorno ma, comunque, nei termini di legge.


CONDIZIONI
L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito (NASpI, DIS-COO e mobilità), ancora privi di occupazione, sono tenuti a contattare i Centri per l’Impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e, in mancanza, sono convocati dal Centro per l’Impiego per stipulare il patto di servizio.


DECADENZA DALL'INDENNITÀ
Si verifica la decadenza dall'indennità nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;

  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;

  • inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione predetta;

  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità NASpI;

  • rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o non la regolare partecipazione;

  • non accettazione di una offerta di un lavoro congrua.