La conciliazione monocratica preventiva, prevista dal d.lgs. n. 124/204 all’art. 11, è uno strumento poco noto che permette di ridurre il contenzioso (con rischi e oneri relativi), evitare le ispezioni aziendali, nonché le relative pensanti sanzioni, che la normale attività ispettiva spesso comporta come esito conclusivo.
La norma prevede che nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
Oggetto di conciliazione possono essere, oltre la natura subordinata del rapporto che lega il datore al dipendente, anche i soli diritti patrimoniali del lavoratore, e aventi natura contrattuale e/o legale, in tutti quei casi in cui l’ispettore non abbia ancora provveduto con l’accertamento della veridicità delle situazioni segnalate o che potrebbero formare oggetto ispettivo (in genere per la mancanza di elementi di prova certa, che tuttavia potrebbero emergere nel corso dell’attività di indagine).
Se per le segnalazioni che denuncino irregolarità gravi, vi è l’obbligo per la DTL a procedere nell’ispezione, per tutte le altre vige il principio discrezionale in capo all’organo menzionato, che tiene in considerazione delle sole richieste non palesemente pretestuose, inattendibili o prive di fondamento.
Concretamente, la procedura prevede che il funzionario illustri alle parti le possibili conseguenze dell’ispezione: celerità e soddisfazione delle pretese per il lavoratore; conseguenze del mancato accordo (attivazione dell’ispezione) e i benefici dell’accordo sul piano sanzionatorio e contributivo per il datore.
Inoltre, l’accordo deve sempre prevedere il riconoscimento di un periodo di lavoro tra le parti: non possono concludersi conciliazioni monocratiche novative, che si risolvano nell’erogazione di somme di denaro da parte del datore a mero titolo transattivo; non si può in modo alcuno eludere la tutela prevista a favore dei lavoratori o a precostituire false posizioni previdenziali; le dichiarazioni verbalizzate non possono essere utilizzate a scopi diversi, in particolare per fini legati all’ispezione, come ribadito dal Ministero del lavoro (cfr. circ. n. 36/2009).
Infine la norma citata prevede, in esito positivo dell’accordo, che “i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo”.
Del pari, analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso dell’attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa.
Postilla: mentre l’accordo raggiunto tra le parti non è impugnabile, esso può essere dichiarato esecutivo dal giudice adito e può essere attivata la relativa procedura esecutiva in caso di inottemperanza, sempre ad impulso di parte.