SEPARAZIONE: ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO IL TRASFERIMENTO DELL'IIMMOBILE

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza n. 2111 del 3 febbraio 2016

09-02-2016

Le recenti riforme sul divorzio breve e sull’abuso del diritto fanno rimeditare alla Corte di Cassazione l’orientamento relativo al trasferimento della proprietà di un immobile in attuazione degli accordi sulla separazione dei coniugi che non è più soggetto all’imposta di registro.
Orbene, nella sentenza n. 2111 del 3 febbraio 2016, viene sottolineato il maggior rilievo che tali menzionati accordi acquistano alla luce delle nuove disposizioni sul diritto di famiglia e che l’abuso del diritto viene confinato entro limiti più ristretti.
Questo comporta che sia il fisco a dover provare l’intento elusivo del trasferimento dell’immobile, perché non si può più ragionevolmente negare, qualunque sia la forma che i negozi concretamente assumano, che essi vadano intesi come atti relativi al procedimento di separazione o divorzio e che, quindi, in virtù della loro qualificazione, possano usufruire dell’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987, salvo, appunto, che l’amministrazione non contesti e provi lo scopo elusivo dell’atto stesso.
Concludendo, pare ai giudici della Corte che debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge.